Statuto

Statuto dell’Associazione

Art. 1 – E’ costituita l’associazione denominata “Camelot – Crocevia di Arte e Cultura”.
“Camelot – Crocevia di Arte e Cultura” è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, aperta a tutti i cittadini di qualsiasi sesso e condizione nel rispetto delle reciproche libertà, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dalla normativa vigente in materia, nonché dal presente Statuto.

Art. 2 – L’Associazione “Camelot – Crocevia di Arte e Cultura” si prefigge, quale fine istituzionale, lo svolgimento di ogni iniziativa idonea a garantire la libertà di informazione esercitata con ogni mezzo di comunicazione, giornalistico, radio – televisivo, artistico e culturale. Le attività interessano principalmente gli operatori della comunicazione, ossia tutti coloro che con la loro attività contribuiscono, direttamente o indirettamente, a comunicare ai cittadini un messaggio o informazione in qualsiasi forma, tra questi: giornalisti; esperti di comunicazione, pubblicitari, grafici, fotografi e artisti.
In particolare l’Associazione si propone di: sostenere con ogni mezzo d’informazione l’attività e l’aggiornamento professionale dei soggetti che operano nel mondo della comunicazione; favorire l’accesso alle informazioni attinenti alle diverse categoria professionali degli operatori della comunicazione; incentivare i momenti di confronto tra gli operatori della comunicazione; promuovere e sostenere l’apertura di nuove sedi, collaborando attivamente con enti pubblici e privarti che ne facciano richiesta.

Art. 3 – L’Associazione “Camelot – Crocevia di Arte e Cultura” per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare: attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, incontri sulle forme di comunicazione; attività di formazione: corsi full time di aggiornamento e di perfezionamento; attività editoriale: pubblicazione di periodici d’informazione anche on-line, di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, sostegno diretto e indiretto a qualsiasi iniziativa editoriale esterna che, nel rispetto dello spirito dell’Associazione, sia finalizzata ad un’informazione corretta e equilibrata che ponga al centro di tutto i fatti.

Art. 4 – L’Associazione “Camelot – Crocevia di Arte e Cultura” è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
I soci si dividono nelle seguenti categorie: Soci ordinari (persone o enti che si impegnano a pagare per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo); Soci onorari (persone, enti o istituzionali che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera ed il loro sostegno ideale o economico allo sviluppo dell’Associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali); Soci minorenni (bambini e ragazzi di età compresa tra i 15 ed i 17 anni. Tali soci si associano per il periodo limitato di un anno, con possibilità di rinnovo, e sono tenuti al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo).

Art. 5 – L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio Direttivo.
L’ammissione dei Soci minorenni è deliberata dal Consiglio Direttivo, dietro richiesta firmata da un genitore o di chi ne fa le veci.

Art. 6 – Tutti i soci hanno il diritto di eleggere gli organi dell’Associazione e tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione.

Art. 7 – Le risorse economiche sono costituite da: Beni, immobili e mobili; Contributi; Donazioni e lasciti; Rimborsi; Raccolte occasionali di fondi; Attività marginali di carattere commerciale e produttivo; Ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazioni annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare.
Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
I proventi derivanti da attività straordinarie sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione; l’Assemblea delibera sull’utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione. In caso di scioglimento o cessazione dell’Associazione i beni dopo la liquidazione saranno devoluti ad associazioni o enti per la tutela dei diritti dei bambini.

Art. 8 – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per essere consultato da ogni associato.

Art. 9 – Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente.

Art. 10 – L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci. Essa è convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria, e in via straordinaria quando sia necessaria e richiesta dal Consiglio Direttivo.
In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei Soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei Soci per alzata di mano; e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fata con avviso pubblico affisso all’albo della sede.

Art. 11 – L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: elegge il Consiglio Direttivo; approva il bilancio preventivo e consuntivo; approva il regolamento interno.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un Presidente e un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri (Presidente, Segretario, Tesoriere), eletti dall’Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti due membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica cinque anni.

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione “Camelot – Crocevia di Arte e Cultura”. Si riunisce in media due volte l’anno ed è convocato da: il Presidente; da almeno due dei componenti, su richiesta motivata; richiesta motivata e scritta di almeno il 51 % dei Soci.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea; formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione; elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno; elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo; stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione.

Art. 14 – Il Presidente dura in carica cinque anni ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi e agli esborsi.
Conferisce ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole del 100% dei Soci o dal 60% dei Soci fondatori dell’Associazione, qualora si rilevassero situazioni e/o eventi non conformi alle finalità statutarie dell’organizzazione.

Art. 16 – Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Ai Soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate, sostenute per l’esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell’associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Le modifiche dello statuto possono essere proposte all’Assemblea dal Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie sono adottate a maggioranza dei due terzi dei soci presenti in sede di Assemblea straordinaria.

Art. 18 – Saranno tenuti i seguenti libri sociali: libro soci; libro verbale dell’Assemblea dei soci; libro verbale del Consiglio Direttivo; libro entrate/uscite per il bilancio.

Art. 19 – Per quanto non previsto dal seguente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.